Alunni con alto potenziale cognitivo a scuola: due Disegni di Legge al Senato

Alunni con alto potenziale cognitivo a scuola: due Disegni di Legge al Senato (D.L. 180 e D.L.1041)


Due Disegni di Legge

Nello scorso mese di Aprile 2024, si è tenuta la discussione al Senato nell’ambito della 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), relativa a due importanti Disegni di Legge presentati già in precedenza, rispettivamente dal Senatore Zanettin nel 2022 dal Senatore Marti nel Febbraio del 2024. Si tratta del D.L. n. 180, Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l’adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico e del D.L. 1041 Istituzione di un piano sperimentale per favorire l’inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti.

In entrambi i casi, il tema è quello dell’inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e se verrà completato l’iter, avremo di conseguenza due nuove Leggi a segnare la rotta del nostro sistema scolastico in un ambito, quello dell’alto potenziale, non ancora fatto rientrare in una specifica normativa. Il principio di inclusione scolastica, come afferma anche il Senatore Marti, rappresenta un valore primario nell’ambito delle politiche scolastiche nazionali e si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e di pari dignità sociale di ogni cittadino. Tali princìpi sono stati attuati attraverso le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n.104, della legge 8 ottobre 2010, n.170 e dalla Direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, che ha introdotto percorsi ad hoc per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Purtroppo, gli alunni con alto potenziale cognitivo non rientrano appieno nel campo di applicazione delle citate norme, e soltanto con la successiva nota n.562 del 3 aprile 2019, il Ministero ha ritenuto corretta l’inclusione delle alunne e degli alunni con alto potenziale cognitivo nell’ambito dei bisogni educativi speciali.

Vediamo dunque una sintesi dei due Disegni di Legge, non prima di aver opportunamente inquadrato la questione dal punto di vista pedagogico e normativo, rifacendoci alle relazioni dei due Senatori citati.


Premessa

I due Disegni di Legge hanno lo scopo di introdurre disposizioni a tutela degli alunni con alto potenziale cognitivo (anche detti gifted o plusdotati), cioè alunni che manifestino capacità potenziali di apprendimento superiori rispetto a quelle dei coetanei. Come approfondisce il Senatore Marti, nella sua più recente relazione a Febbraio 2024, si tratta di ragazzi con un quoziente intellettivo superiore alla media, a volte oltre 130 punti, i quali dimostrano capacità di apprendimento e curiosità intellettuale molto sviluppate. Comunemente definiti piccoli geni o gifted children in ambito internazionale, non vanno confusi con gli alunni molto brillanti. Gli alunni plusdotati sono bambine e bambini che presentano caratteristiche molto particolari i quali, malgrado le loro capacità, rischiano di manifestare un forte disagio quando si trovano inseriti in un percorso scolastico. La loro intelligenza, infatti, non garantisce necessariamente un inserimento ottimale a scuola. Se non adeguatamente seguiti e stimolati, questi alunni possono trovarsi in una condizione di solitudine e nascondere la propria intelligenza per essere considerati uguali agli altri o, addirittura, esprimere la propria curiosità con comportamenti iperattivi, dannosi per sé o per gli altri. A tal proposito Zanettin, già nel 2022 ricordava che molti studi hanno dimostrato che il mancato riconoscimento precoce degli alunni con alto potenziale cognitivo può causare diagnosi errate di disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD), di depressione o di spettro autistico.
Tutto questo potrebbe essere evitato con l’adozione di percorsi scolastici adeguati. Il Senatore Zanettin spiegava inoltre come, in tema di inclusione scolastica e di tutela e valorizzazione dell’alunno plusdotato, l’Italia è tra i pochissimi Paesi in Europa a non essersi ancora uniformato alle molteplici sollecitazioni formulate dalle Istituzioni dell’Unione europea. Ad esempio, risale al 1994 la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d’Europa sull’istruzione dei bambini con alto potenziale cognitivo, che si esprime così: “Nessun Paese può effettivamente permettersi di sprecare il talento e non identificare in tempo ogni potenziale intellettuale o di altro tipo sarebbe uno spreco di risorse umane. Ciò richiede gli strumenti giusti”. Il Parlamento europeo, con l’avviso ai membri del 26 febbraio 2017, emesso a seguito di una petizione presentata da un avvocato italiano, ha sottolineato che l’Unione incoraggia gli Stati membri a adottare un sistema di istruzione inclusiva che soddisfi anche i bisogni degli alunni plusdotati, che hanno necessità sicuramente peculiari. Gli altri Paesi europei già dispongono di una programmazione speciale per tali alunni. Fuori dall’Europa, negli Stati Uniti d’America, la loro identificazione avviene nelle scuole fin dai primi anni di scolarizzazione e i ragazzi plusdotati vengono inseriti in programmi speciali nei quali è elaborato un percorso personalizzato per ciascuno di loro.
Per quanto riguarda la diffusione degli alunni con alto potenziale nelle scuole, in Italia vi sono circa 430.000 alunni con alto potenziale cognitivo. Si tratta, dunque, di una percentuale rilevante e meritevole di attenzione. Questi ragazzi hanno bisogno di un approccio personalizzato nell’ambito scolastico, al pari di quanto è previsto per gli alunni con DSA, tutelati dalla Legge 170/2010. Questi ultimi, stando ai dati riportati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono circa il 3-5 per cento della popolazione scolastica: un numero uguale, se non addirittura inferiore, rispetto agli alunni plusdotati. 

Agli alunni con alto potenziale cognitivo devono dunque essere assicurati piani didattici specificamente individuati per ciascuno di loro. La plusdotazione è infatti una condizione specifica che eventualmente, aggiungiamo noi, si presenta in alunni che hanno anche uno o più DSA o altre eccezionalità e dunque necessitano di essere accolti con misure e strumenti perlomeno complementari. 

In altri termini, l’assenza di una specifica disciplina sulla tutela dell’alto potenziale cognitivo a scuola non permette di individuare e di aiutare gli alunni plusdotati, di formare in modo adeguato i docenti e gli operatori del settore e di garantire la flessibilità organizzativa necessaria in relazione alle esigenze cognitive, emozionali e sociali degli alunni plusdotati.

In proposito, il Disegno di legge 1041 istituisce una sperimentazione triennale che prevede, nel primo anno, un’attività di formazione rivolta ai docenti per l’acquisizione di specifiche competenze utili, in particolare, a consentire il riconoscimento delle alunne e degli alunni con alto potenziale cognitivo nell’ambito dei percorsi scolastici e la loro valorizzazione attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne favoriscano l’inclusione. Nel biennio successivo, invece, si prevede la selezione e l’attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. 


D.L. 180

1. Il contenuto D.L. 180: Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l’adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico.

Ai princìpi visti nella premessa, si ispira il Disegno di legge 180. Nel dettaglio, analizziamo gli articoli che lo caratterizzano nel contenuto.

L’articolo 1 stabilisce le finalità, tra le quali quella di garantire il diritto degli alunni con alto potenziale cognitivo alle pari opportunità di formazione e istruzione, allo sviluppo del loro potenziale di apprendimento, all’incoraggiamento del loro successo scolastico, alla riduzione del loro sottorendimento, alla diminuzione del tasso di abbandono scolastico precoce e alla tutela dei loro bisogni relazionali ed emozionali. L’attuazione di tali finalità avviene attraverso l’identificazione precoce di questi alunni, l’adozione di percorsi didattici adeguati, la formazione degli insegnanti e la comunicazione e collaborazione tra scuola, specialisti e famiglie.

L’articolo 2 definisce gli alunni con alto potenziale cognitivo: si intende l’alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato o abbia la potenzialità di manifestare, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze e di conoscenze rispetto ai coetanei con un grado pari di scolarizzazione.

L’articolo 3 reca disposizioni sul riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo che esso possa essere effettuato anche su iniziativa delle famiglie. Il riconoscimento può avvenire presso strutture del SSN ma anche presso Associazioni in Italia e in Europa e strutture private gestite da neuropsichiatri, psicologi o psichiatri con formazione specifica acquisita attraverso percorsi di tirocinio o di prestazione professionale.

L’articolo 4 istituisce la figura del referente scolastico per l’alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado, stabilendo altresì i suoi compiti e prevedendo il suo aggiornamento ed uno specifico certificato di abilitazione.

L’articolo 5 disciplina la formazione degli insegnanti e dello psicologo scolastico e istituisce un esame curriculare in alcuni specifici corsi di Laurea universitari e nelle scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

L’articolo 6 prevede passaggi di classe per gli studenti con alto potenziale cognitivo ulteriori rispetto a quelli già previsti dalle norme vigenti, previo esame di idoneità apposito.

L’articolo 7 individua le misure didattiche per gli alunni con alto potenziale cognitivo che comprendono, in particolare, l’adozione di piani didattici personalizzati. Tali piani possono prevedere la frequenza di una o più materie in una classe superiore, l’arricchimento, l’approfondimento e l’ampliamento di una o più discipline, nonché l’uso di metodi di apprendimento individuali e possono essere adottati anche avvalendosi della collaborazione delle figure professionali e delle associazioni accreditate di cui all’articolo 3.

È prevista anche la possibilità di costituire specifici gruppi di lavoro e di studio. Le misure didattiche applicate devono essere monitorate al fine di valutare nel tempo la loro efficacia. 


D.L. 1041

2. I contenuti del D.L. 1041 Istituzione di un piano sperimentale per favorire l’inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti.

Nell’Art. 1, vengono innanzitutto ricompresi tra i Bisogni Educativi Speciali anche gli alunni con alto potenziale cognitivo e viene richiamata la necessità di garantire loro interventi per l’inclusione scolastica per promuovere lo sviluppo delle loro potenzialità e la loro eccellenza. Ciò dando anche seguito alla raccomandazione del Consiglio d’Europa n 1248 a riguardo

l’Art. 2 è dedicato al Piano triennale sperimentale di attività per l’inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Dopo novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge, il MIM sarà chiamato, di concerto con il Ministero della Salute, a predisporre il Piano triennale sperimentale di attività per l’inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Il Piano comprende le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e le attività di formazione rivolte ai docenti. Verrà inoltre istituito un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative e di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un’apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da tre componenti nominati dal Ministro dell’istruzione e del merito, tra i quali è designato il Presidente, due nominati da INDIRE e due nominati dall’Istituto INVALSI  

L’ Art. 3 riguarda la formazione dei docenti. Le attività di formazione saranno finalizzate all’acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell’ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l’inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l’inclusione.

L’ Art. 4 è dedicato alle attività finalizzate all’inclusione scolastica, che dovranno essere realizzate utilizzando le risorse dell’organico dell’autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dall’ordinamento vigente.

L’ Art. 5. riguarda il deferimento alla Camere: al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell’istruzione e del merito presenterà alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione stessa.


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